Art. 1.

      1. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 97 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituita dalla seguente:

          «e) esercita le funzioni di direttore generale in tutti i casi in cui il sindaco o il presidente della provincia non provvedono alla nomina del direttore generale medesimo al di fuori della dotazione organica».